FINALMENTE SI PARTE! ...ma con la "manomorta" della finanza sempre in agguato

di Nicola Ciampoli, Economista - Università Tor Vergata

altIl primo marzo 2013 è sicuramente una data importante per la Campagna 005 che vedrà finalmente versare nelle casse dello Stato i primissimi contributi del settore finanziario alle cure post-crisi, grazie alla prima applicazione della TTF in Italia, introdotta dalla Legge n. 228 del 24.12.2012.
Lo scorso 21 febbraio è stato peraltro licenziato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il testo definitivo del decreto attuativo della TTF, con alcune modificazioni rispetto alla bozza di provvedimento alla cui consultazione pubblica aveva offerto il proprio apporto nei giorni scorsi anche la Campagna 005.
La variazione più clamorosa è rappresentata dal ripensamento del Ministero circa la base imponibile da considerare ai fini della tassazione delle operazioni derivate. Infatti, per le opzioni si passa dalla tassazione del valore di esercizio (o strike price) (1) alla tassazione del prezzo di compravendita dell’opzione stessa (o premio), laddove esiste una ben nota relazione matematica tra il prezzo pagato per l’acquisto del derivato ed il prezzo dell’azione sottostante a scadenza. In sostanza, attraverso tale modifica la base imponibile generata dalla compravendita degli strumenti derivati risulta ulteriormente logorata, dopo che la maggior parte dei derivati era già stata esonerata dalla tassa nel passaggio dalla bozza iniziale della Legge presentata dal Governo al testo definitivamente approvato dal Parlamento ed emendato in tal senso dallo stesso Governo.
Inoltre, nel decreto attuativo il Ministero ha tenuto a puntualizzare come gli strumenti derivati “misti”, ovvero aventi come sottostante sia azioni che altri titoli mobiliari, saranno tassati solo se la quota avente a riferimento le azioni italiane non supererà il 50%, aprendo così pericolosi spiragli per gli appetiti speculativi degli ingegneri finanziari.
Il sospetto è che la manomorta del settore finanziario sia intervenuta ancora una volta mostrando un morboso attaccamento al mercato dei derivati, incomprensibile se si pensa ai derivati come strumenti di copertura, ma che lascia altrimenti trapelare il volto nascosto della speculazione.
Ci sono tuttavia anche degli aspetti positivi ed innovativi dalla normativa italiana, ad esempio, in tema di High Frequency Trading (HFT) è stata pionieristicamente introdotta un’ulteriore tassazione sugli ordini dapprima immessi sul mercato e poi in meno di mezzo secondo cancellati o modificati al solo fine di distorcere il i prezzi dei titoli e quindi facilitare la speculazione. In sostanza per High Frequency Tradier è prevista una tassazione supplementare su una parte degli ordini cancellati o modificati, in aggiunta all’orinaria TTF prevista sulla compravendita di titoli azionari.
In ogni caso, siamo consapevoli di non poter abbassare la guardia contro la speculazione finanziaria e che l’attuale testo normativo è suscettibile di molteplici migliorie.

(1) In un contratto di opzione è il prezzo prefissato a cui si possono comprare o vendere le azioni sottostanti.

 

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