Articolo 1 - Istituzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie

{jcomments on} 1. Al fine di assicurare una drastica riduzione delle transazioni finanziarie speculative (come definite nei successivi art. 2 e 3) - nazionali ed internazionali - e per attivare fattivo deterrente allo spostamento di capitali finanziari verso i "paradisi fiscali"(vedi art. 7 comma 3), si istituisce apposita imposta sulle transazioni oggetto dell'art. 2.

2. L’istituzione dell’imposta avverrà conformemente a quanto stabilito nella direttiva europea COM(2011)XXX.

3. L'aliquota applicata (art. 4) sarà automaticamente elevata (art.5) nel caso di eccessive turbolenze dei mercati finanziari a seguito di eccessi speculativi che riguardano - direttamente o indirettamente - l'ambito di applicazione dell'imposta (art. 2)

4. Il gettito prodotto da questa imposta è destinato, in via esclusiva, ad assicurare maggiori risorse per le politiche sociali, per lo sviluppo, l'occupazione, l'innovazione e la ricerca, per la cooperazione allo sviluppo, per la lotta contro i cambiamenti climatici, secondo le aliquote stabilite nell'art. 8 e secondo le modalità di gestione definite all' art. 9.

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