Articolo 3 - Esclusioni ed esenzioni

1. L'imposta non si applica:

a) alle operazioni delle Banche centrali e delle altre autorità di politica economica, nazionali e internazionali;

b) al primo collocamento (c.d. mercato primario) degli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lettera a) e b) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni.

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