Articolo 6 - Modalità di entrata in vigore

1. All’entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 4, sarà applicata un’aliquota pari a zero.

2. Le aliquote di cui all’articolo 4 sostituiscono quella di cui al precedente comma dal primo gennaio dell'anno successivo all'approvazione di misure analoghe in sei Paesi dell'Unione Europea o della zona euro oppure in un numero di Paesi europei che rappresenti almeno il 40% dei volumi delle transazioni finanziarie europee.

3. La legge entra in vigore senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

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