Articolo 5 - Variazione dell'aliquota per tutela da attacchi speculativi

1. Le aliquote così come riportate nell'articolo 4 possono essere aumentate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in caso di attacco speculativo. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita Consob o Banca d’Italia, definisce con apposito regolamento attuativo i limiti di variazione massimi consentiti del prezzo di ogni tipologia di strumento finanziario di cui all'articolo 2.

2. Superati tali limiti subentra automaticamente l'aliquota straordinaria di cui al comma 1, nella misura e per la tipologia di strumenti finanziari individuati dal citato regolamento ministeriale.

3. Ove le speculazioni siano indirizzate sulle commodities (materie prime – alimenti), le aliquote gravanti sui contratti derivati con all'oggetto un prezzo obiettivo che si discosti per più del 15% dal prezzo medio del bimestre in corso saranno automaticamente elevate allo 0,1%.

4. Il regolamento attuativo di cui al comma 1 definisce anche il periodo di applicazione dell'aliquota straordinaria di cui al precedente comma 1, la cui durata non potrà comunque superare un triennio.

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Articolo 6 - Modalità di entrata in vigore

1. All’entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 4, sarà applicata un’aliquota pari a zero.

2. Le aliquote di cui all’articolo 4 sostituiscono quella di cui al precedente comma dal primo gennaio dell'anno successivo all'approvazione di misure analoghe in sei Paesi dell'Unione Europea o della zona euro oppure in un numero di Paesi europei che rappresenti almeno il 40% dei volumi delle transazioni finanziarie europee.

3. La legge entra in vigore senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

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Articolo 7 - Modalità di applicazione

1. E' soggetto passivo dell'imposta:

a) ogni sottoscrittore di strumenti finanziari, così come definiti all'articolo 2, purché residente in Italia;

b) ogni soggetto non residente in Italia che acquisti titoli di imprese italiane cosi come definiti ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e per l'insieme dei titoli emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Gli intermediari finanziari abilitati dalla legge a negoziare gli strumenti finanziari di cui all’articolo 2 fungono da sostituto di imposta nei confronti dello Stato.

3. Per le operazioni effettuate verso Stati o territori definiti “paradisi fiscali” il tasso viene raddoppiato rispetto alle aliquote stabilite dall’articolo 4. Per “paradisi fiscali” si intendono quegli Stati o territori collocati nelle liste nere e grigie dell’OCSE e/o individuati dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, adottato ai fini dell’applicazione dell’articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi e suoi successivi aggiornamenti.

4. Per l’applicazione della presente legge, le autorità nazionali ed internazionali collaborano con il Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo i criteri stabiliti all’art. 4 D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni.

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Articolo 8 - Destinazione del gettito

Il gettito dell’imposta di cui all’articolo 1 viene destinato in maniera addizionale rispetto agli impegni finanziari già assunti:

a) per il 50% ad integrazione del fondo per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e per il finanziamento di politiche italiane per lo sviluppo, l’occupazione, l’innovazione e la ricerca;

b) per il 25% ad integrazione degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;

c) per il 25% ad integrazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile istituito ai sensi dell’art. 1, comma 1124 e 1125, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per lotta contro i cambiamenti climatici nell'ambito esclusivo delle iniziative condotte in sede di Nazioni Unite (United Nations Framework Convention on Climate Change).

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Articolo 9 - Gestione del gettito

1. Il Governo gestirà il gettito dell’imposta di cui all’articolo 1 nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti all’articolo 8.

2. Il Governo è impegnato ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare un graduale trasferimento dei fondi destinati al contrasto dei cambiamenti climatici a un fondo globale o regionale, e a gestire i fondi destinati invece alle politiche sociali interne e alla cooperazione allo sviluppo nella prospettiva di una graduale integrazione verso un fondo europeo.

3. Alla Corte dei Conti è affidato il compito di vigilare sugli impieghi del gettito raccolto in applicazione della presente legge.

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