Articolo 7 - Modalità di applicazione

1. E' soggetto passivo dell'imposta:

a) ogni sottoscrittore di strumenti finanziari, così come definiti all'articolo 2, purché residente in Italia;

b) ogni soggetto non residente in Italia che acquisti titoli di imprese italiane cosi come definiti ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e per l'insieme dei titoli emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Gli intermediari finanziari abilitati dalla legge a negoziare gli strumenti finanziari di cui all’articolo 2 fungono da sostituto di imposta nei confronti dello Stato.

3. Per le operazioni effettuate verso Stati o territori definiti “paradisi fiscali” il tasso viene raddoppiato rispetto alle aliquote stabilite dall’articolo 4. Per “paradisi fiscali” si intendono quegli Stati o territori collocati nelle liste nere e grigie dell’OCSE e/o individuati dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, adottato ai fini dell’applicazione dell’articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi e suoi successivi aggiornamenti.

4. Per l’applicazione della presente legge, le autorità nazionali ed internazionali collaborano con il Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo i criteri stabiliti all’art. 4 D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni.

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