La legge sulla Tassa sulle Transazioni Finanziarie: il testo proposto dalla Campagna ZeroZeroCinque

La Campagna ZeroZeroCinque ha lavorato alla definizione di un proprio testo di legge con l’obiettivo di mostrare al mondo politico e all’insieme dei cittadini come potrebbe essere strutturata una proposta di legge e dare un punto di riferimento per avviare un dibattito approfondito nel nostro Paese.

In un’ottica di partecipazione e trasparenza, il testo è stato sottoposto alla consultazione pubblica di esperti e cittadini da giugno a ottobre 2011. Si è così definita la wiki-lex sulla TTF.

Questa proposta è stata inclusa anche nel testo inviato come contributo della Campagna alla consultazione del MEF sulla TTF. Verrà inoltre sottoposto all'attenzione dei parlamentari affinché al più presto nelle sedi legislative ci si occupi della Tassa sulle Transazioni Finanziarie anche alla luce della proposta di direttiva europea presentata lo scorso 28 settembre.

Scarica qui il preambolo (  pdf  - odt )

Scarica qui il testo di legge ( TESTO_DI_LEGGE  )

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Articolo 1 - Istituzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie

{jcomments on} 1. Al fine di assicurare una drastica riduzione delle transazioni finanziarie speculative (come definite nei successivi art. 2 e 3) - nazionali ed internazionali - e per attivare fattivo deterrente allo spostamento di capitali finanziari verso i "paradisi fiscali"(vedi art. 7 comma 3), si istituisce apposita imposta sulle transazioni oggetto dell'art. 2.

2. L’istituzione dell’imposta avverrà conformemente a quanto stabilito nella direttiva europea COM(2011)XXX.

3. L'aliquota applicata (art. 4) sarà automaticamente elevata (art.5) nel caso di eccessive turbolenze dei mercati finanziari a seguito di eccessi speculativi che riguardano - direttamente o indirettamente - l'ambito di applicazione dell'imposta (art. 2)

4. Il gettito prodotto da questa imposta è destinato, in via esclusiva, ad assicurare maggiori risorse per le politiche sociali, per lo sviluppo, l'occupazione, l'innovazione e la ricerca, per la cooperazione allo sviluppo, per la lotta contro i cambiamenti climatici, secondo le aliquote stabilite nell'art. 8 e secondo le modalità di gestione definite all' art. 9.

Articolo 2 - Ambito di applicazione dell'imposta

1. L'imposta di cui all'articolo 1 si applica:

a) ai trasferimenti a titolo oneroso di strumenti finanziari (tra gli altri e in maniera non esclusiva fondi comuni d’investimento, sicav, gestioni patrimoniali, hedge funds, azioni, obbligazioni) come definiti ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive integrazioni. Ai fini della presente legge, si intende per trasferimento la cessione a qualunque titolo degli strumenti finanziari, anche temporanea, tale da dar luogo al trasferimento dei diritti e/o degli obblighi finanziari nascenti dallo strumento ceduto;

b) a tutte le operazioni di negoziazione in valuta effettuate in Italia da intermediari finanziari abilitati come definiti ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera r) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni;

c) alla sottoscrizione e trasferimento di strumenti finanziari derivati così come definiti ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni.

2. Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni, i mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari, mentre sono strumenti finanziari i contratti di acquisto e vendita di valuta estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. “roll-over”). Sono altresì strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni.{jcomments on}

 

Articolo 3 - Esclusioni ed esenzioni

1. L'imposta non si applica:

a) alle operazioni delle Banche centrali e delle altre autorità di politica economica, nazionali e internazionali;

b) al primo collocamento (c.d. mercato primario) degli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 1-bis, lettera a) e b) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni.

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Articolo 4 - Tasso di applicazione

L'aliquota dell'imposta di cui all'articolo 1 è la seguente:

1. per i trasferimenti a titolo oneroso di strumenti finanziari come definiti ai sensi dell’art. 1,commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni, con l'eccezione dei Titoli emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, l'aliquota è fissata allo 0,05% del prezzo di trasferimento;

2. per i Titoli emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze l'aliquota è fissata allo 0,01%;

3. per le operazioni di valuta effettuate in Italia da intermediari finanziari abilitati come definiti ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera r) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni, l'aliquota è fissata allo 0,05% del valore dell'operazione;

4. per la sottoscrizione e il trasferimento di strumenti finanziari derivati, come definiti ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis e comma 3, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni, si applica l'aliquota di cui al comma 1 applicata al valore sottostante moltiplicato per l’eventuale fattore moltiplicativo (c.d. effetto leva) previsto nello strumento finanziario derivato.

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