Articolo 4 - Tasso di applicazione

L'aliquota dell'imposta di cui all'articolo 1 è la seguente:

1. per i trasferimenti a titolo oneroso di strumenti finanziari come definiti ai sensi dell’art. 1,commi 2 e 2-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni, con l'eccezione dei Titoli emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, l'aliquota è fissata allo 0,05% del prezzo di trasferimento;

2. per i Titoli emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze l'aliquota è fissata allo 0,01%;

3. per le operazioni di valuta effettuate in Italia da intermediari finanziari abilitati come definiti ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera r) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni, l'aliquota è fissata allo 0,05% del valore dell'operazione;

4. per la sottoscrizione e il trasferimento di strumenti finanziari derivati, come definiti ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis e comma 3, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n.58, e successive integrazioni, si applica l'aliquota di cui al comma 1 applicata al valore sottostante moltiplicato per l’eventuale fattore moltiplicativo (c.d. effetto leva) previsto nello strumento finanziario derivato.

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